La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte Costituzionale rappresenta una svolta significativa nel panorama della responsabilità medica in Italia. Con questa pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del Codice di Procedura Penale nella parte in cui non consentiva al medico imputato di citare in giudizio l'assicurazione della struttura sanitaria come responsabile civile nel processo penale. Una decisione che incide profondamente sugli equilibri processuali tra paziente danneggiato, medico e struttura ospedaliera.

Il Contesto Normativo: la Legge Gelli-Bianco

Per comprendere la portata della sentenza, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento. La Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto un sistema di responsabilità medica articolato su più livelli. L'art. 10 della legge impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, l'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera. Analoga previsione è stabilita per i medici che esercitano la libera professione.

L'obiettivo del legislatore era duplice: da un lato, garantire al paziente danneggiato un'effettiva tutela risarcitoria attraverso la copertura assicurativa obbligatoria; dall'altro, proteggere il professionista sanitario dal rischio di un esborso economico personale che potrebbe risultare insostenibile.

La Questione di Legittimità Costituzionale

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona nell'ambito di un procedimento penale per omicidio colposo a carico di un medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, accusato di aver causato il decesso di un paziente per shock settico nell'ottobre 2020.

Il medico imputato, costituitosi in giudizio, aveva chiesto di poter citare come responsabile civile la compagnia assicuratrice della struttura ospedaliera, al fine di essere garantito dall'eventuale condanna al risarcimento. Il Tribunale aveva però rilevato che l'art. 83 c.p.p., nella sua formulazione vigente, non consentiva all'imputato di effettuare tale citazione, riservando tale facoltà esclusivamente alla parte civile.

L'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge Gelli-Bianco svolge una funzione di garanzia "plurima", volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un risarcimento diretto nei limiti della copertura, sia i medici assicurati, cui spetta il diritto di essere tenuti indenni dalle pretese civilistiche della parte lesa.

La Decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha accolto la questione, riconoscendo che il divieto per il medico imputato di citare l'assicuratore della struttura nel processo penale determinava una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a quanto accade nel giudizio civile, dove il convenuto può liberamente chiamare in causa il proprio assicuratore in garanzia. Tale disparità, secondo la Corte, viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La Corte ha inoltre esteso la declaratoria di illegittimità anche alle ipotesi di assicurazione obbligatoria dei medici liberi professionisti, prevista dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 24/2017, al fine di evitare disarmonie nel sistema e ulteriori disparità di trattamento.

Le Conseguenze Pratiche per i Pazienti

Per i pazienti vittime di errori medici, la sentenza comporta un rafforzamento concreto della tutela risarcitoria. La presenza dell'assicuratore nel processo penale amplia il novero dei soggetti contro cui il danneggiato può far valere le proprie pretese, incrementando le possibilità di ottenere un risarcimento effettivo. In sostanza, il paziente che si costituisce parte civile nel processo penale potrà contare non solo sulla responsabilità personale del medico, ma anche sulla solidità patrimoniale della compagnia assicuratrice.

Le Conseguenze per i Professionisti Sanitari

Per i medici, la pronuncia elimina un'asimmetria processuale che li penalizzava gravemente. Il professionista imputato in sede penale non sarà più costretto ad affrontare isolatamente le conseguenze economiche di un'eventuale condanna al risarcimento, potendo contare sin dal processo penale sulla partecipazione del proprio assicuratore. Ciò potrebbe incentivare una difesa più serena e trasparente, con ricadute positive sulla qualità complessiva del processo.

Riflessioni Conclusive

La sentenza n. 170/2025 della Corte Costituzionale colma una lacuna normativa che da tempo era avvertita dagli operatori del diritto sanitario. In un contesto in cui il contenzioso per malasanità è in costante crescita e le implicazioni economiche per tutte le parti sono rilevanti, l'apertura alla citazione dell'assicuratore nel processo penale rappresenta un passo avanti verso un sistema più equo e più efficiente.

Nel nostro Studio, assistiamo quotidianamente pazienti danneggiati da errori medici e professionisti sanitari coinvolti in procedimenti penali e civili. Questa sentenza rafforza gli strumenti a disposizione di entrambe le parti e conferma la necessità di un'assistenza legale specializzata, capace di navigare le complessità procedurali del contenzioso sanitario.

Fonti e Riferimenti Normativi

Corte Costituzionale, Sentenza n. 170 del 25 novembre 2025

Art. 83 Codice di Procedura Penale — Citazione del responsabile civile

Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) — Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita

Art. 10, Legge n. 24/2017 — Obbligo di assicurazione

Art. 3 Costituzione — Principio di uguaglianza

Avv. Erdis Doraci
Avv. Erdis Doraci
Fondatore — Studio Legale Doraci, Roma
Specializzato in Incidenti Stradali, Responsabilità Medica, Diritto Internazionale e M&A

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