Il 9 ottobre 2026 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 28 settembre 2026, che aggiorna la Tabella Unica Nazionale (TUN) del danno biologico. Le nuove tabelle valgono dal mese di aprile 2026 e servono a calcolare il risarcimento delle lesioni con un'invalidità permanente dal 10 al 100%, causate da incidenti stradali o da errori medici.
- il primo punto passa da 963,40 a 988,45 euro: +2,6%, quanto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra aprile 2025 e aprile 2026;
- la Tavola 1.B dei coefficienti per età è ricalcolata sulla tavola di mortalità ISTAT del 2024 e sull'interesse legale dell'1,60%;
- gli importi crescono dal 2,6% al 4,3%, di più per le persone anziane;
- il danno temporaneo si calcola su 57,64 euro per ogni giorno di inabilità assoluta (prima 56,18).
Due decreti, una sola decorrenza
L'aggiornamento è arrivato in due tempi. Il D.M. 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026) ha aggiornato gli importi dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni: il primo punto di invalidità è salito a 988,45 euro e il giorno di inabilità temporanea assoluta a 57,64 euro. La TUN parte dallo stesso primo punto (art. 2 del D.P.R. 12/2025), e la legge vuole che i suoi importi crescano ogni anno quanto l'indice ISTAT dei prezzi (art. 138, comma 5, del Codice delle assicurazioni).
Mancavano però le tabelle complete, quelle che danno il valore del risarcimento per ogni punto di invalidità e per ogni età. Le ha portate il D.M. 28 settembre 2026 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2026, supplemento ordinario n. 41), adottato sentito l'IVASS. Il decreto riscrive la tabella del solo danno biologico, quella comprensiva del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, e la Tavola 1.B dei coefficienti per età. Entrambi i decreti valgono dal mese di aprile 2026.
Perché l'aumento cresce con l'età
Per legge il valore del punto scende con l'età, sulla base delle tavole di mortalità dell'ISTAT e di un tasso pari all'interesse legale (art. 138, comma 2, lettera d, del Codice delle assicurazioni). Il nuovo decreto usa la tavola di mortalità del 2024 e l'interesse legale dell'1,60%, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per i più giovani il coefficiente resta quasi uguale, per gli anziani sale: a un anno resta 1,000; a 30 anni passa da 0,857 a 0,858, a 80 anni da 0,618 a 0,623, a 100 anni da 0,533 a 0,542.
Insieme al 2,6% dell'indice dei prezzi, i nuovi coefficienti portano l'aumento al 2,7% a 30 anni, al 3,0% a 50, al 3,4% a 80 e al 4,3% a 100 anni.
Quanto cambia: alcuni esempi
Ecco il solo danno biologico, prima e dopo il decreto:
| Invalidità ed età | Fino a marzo 2026 | Da aprile 2026 | Differenza |
|---|---|---|---|
| 10% a 30 anni | 22.769 € | 23.388 € | +619 € (+2,7%) |
| 25% a 50 anni | 87.843 € | 90.483 € | +2.640 € (+3,0%) |
| 50% a 40 anni | 290.502 € | 298.793 € | +8.291 € (+2,9%) |
| 60% a 70 anni | 320.459 € | 330.772 € | +10.313 € (+3,2%) |
| 100% a 30 anni | 903.838 € | 928.421 € | +24.583 € (+2,7%) |
Tabella 1 dell'allegato II del D.P.R. 12/2025, senza danno morale né personalizzazione. Fino a marzo 2026: tabelle del D.M. 10 dicembre 2025; da aprile 2026: tabelle del D.M. 28 settembre 2026.
Con il danno morale (Tabella 2) gli importi crescono nella stessa misura: per un'invalidità del 100% a 30 anni, con l'incremento medio, il totale passa da 1.400.949 a 1.439.053 euro.
A chi si applica
- Incidenti stradali e nautici e responsabilità sanitaria, di medici e di strutture pubbliche o private (art. 1 del D.P.R. 12/2025 e art. 7, comma 4, della legge 24/2017).
- Invalidità permanenti dal 10 al 100%. Per le micropermanenti, fino al 9%, valgono gli importi dell'art. 139, con lo stesso primo punto di 988,45 euro.
- Sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.P.R. 12/2025 (art. 5). Per quelli precedenti il calcolo segue altre regole, da verificare caso per caso.
- Liquidazioni dal mese di aprile 2026: conta la data in cui il danno viene liquidato, non quella del sinistro. Un incidente del giugno 2025 risarcito oggi si calcola con i valori 2026.
Offerte e cause in corso: che cosa controllare
Fino al 9 ottobre le nuove tabelle non erano pubblicate: i conteggi fatti tra aprile e ottobre hanno usato, quasi sempre, i valori precedenti. Prima di accettare un'offerta conviene controllare tre cose.
- Il primo punto: dal mese di aprile 2026 è 988,45 euro, non più 963,40.
- Il coefficiente per età: va preso dalla nuova Tavola 1.B, che per le persone anziane è più alto di prima.
- Le voci fuori dalla tabella base: la personalizzazione fino al 30%, se la lesione incide in modo rilevante su aspetti specifici e documentati della vita (art. 138, comma 3); il danno morale, che la Tabella 2 prevede in misura minima, media o massima; il danno temporaneo, con 57,64 euro per ogni giorno di inabilità assoluta e un aumento dal 30 al 60% per il danno morale (art. 3 del D.P.R. 12/2025).
Nelle cause in corso il conteggio va aggiornato ai nuovi valori nel primo atto utile. Se la quietanza è già firmata, la situazione va valutata caso per caso.
Il calcolatore dello studio è già aggiornato
Il calcolatore del danno biologico dello studio usa le tabelle del D.M. 28 settembre 2026 e permette di tornare alla TUN 2025 per il confronto. Lo abbiamo controllato cella per cella sulle tabelle pubblicate in Gazzetta. Puoi scaricare anche la Tabella Unica Nazionale 2026 in PDF, con i valori a un anno di età per ogni punto di invalidità e le micropermanenti.
Riferimenti normativi
- D.M. Ministero delle imprese e del made in Italy 28 settembre 2026, G.U. Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2026, S.O. n. 41: aggiornamento della Tavola 1.B e delle tabelle dell'allegato II del D.P.R. 12/2025, dal mese di aprile 2026
- D.M. Ministero delle imprese e del made in Italy 20 luglio 2026, G.U. n. 173 del 28 luglio 2026: importi dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni dal mese di aprile 2026 (primo punto 988,45 euro; 57,64 euro al giorno)
- D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12: art. 1 (tabelle e aggiornamento della Tavola 1.B), art. 2 (valore del primo punto), art. 3 (danno temporaneo), art. 5 (sinistri successivi all'entrata in vigore)
- Artt. 138 e 139 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
- Art. 7, comma 4, L. 8 marzo 2017, n. 24 (responsabilità sanitaria)
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Il commento dell'Avvocato: sei mesi di conteggi da rifare
Un aumento tra il 2,6 e il 4,3% sembra poca cosa. Su un'invalidità del 50% a 40 anni sono 8.291 euro in più sul solo danno biologico, prima della personalizzazione e del danno morale. Il punto vero è la data: le tabelle valgono da aprile, ma sono arrivate in Gazzetta il 9 ottobre. Per sei mesi i conteggi sono stati fatti, quasi sempre, con i valori dell'anno prima. Per questo ogni pratica ancora aperta va ricontrollata. A chi ha un'offerta in mano dico una cosa sola: prima di firmare, chiedete con quali tabelle è stata calcolata.
Avv. Erdis Doraci