Quando un lavoratore muore per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, la famiglia si trova davanti a due canali di tutela: la rendita INAIL ai superstiti, erogata automaticamente dall'istituto, e il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro (o dal terzo) responsabile. Da anni datori di lavoro e compagnie assicurative tentano una scorciatoia: sottrarre dal risarcimento il valore capitalizzato della rendita, riducendo drasticamente quanto dovuto ai familiari.
Con l'ordinanza n. 2624 del 6 febbraio 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione ha chiuso la porta a questa pratica: la rendita INAIL ai superstiti non può essere detratta dal risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Sono voci di natura diversa, e non si compensano.
Il caso: la vedova dell'operaio esposto all'amianto
La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguardava la vedova di un operaio portuale, deceduto per mesotelioma pleurico contratto per l'esposizione prolungata all'amianto sul luogo di lavoro. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto della donna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ma ne aveva sottratto il valore capitalizzato della rendita INAIL percepita come superstite, ritenendo che le due somme coprissero lo stesso pregiudizio.
La Cassazione ha annullato la decisione: la rendita ai superstiti (art. 85 del D.P.R. 1124/1965) ha lo scopo di sostituire il sostegno economico che il lavoratore garantiva alla famiglia — un pregiudizio patrimoniale. Il danno da perdita del rapporto parentale risarcisce invece la sofferenza interiore e lo sconvolgimento della vita familiare — un pregiudizio non patrimoniale che l'INAIL non indennizza affatto. Detrarre l'una dall'altro significherebbe regalare al responsabile un risparmio indebito, a spese di chi ha perso un affetto primario.
Il percorso giurisprudenziale: dalla compensatio delle Sezioni Unite a oggi
La decisione non nasce dal nulla: è l'ultimo approdo di un percorso iniziato con il celebre "poker" di sentenze delle Sezioni Unite del 2018 sulla compensatio lucri cum damno (nn. 12564-12567/2018), che ha fissato la regola generale: il vantaggio ricevuto dal danneggiato si sottrae dal risarcimento solo se ha la stessa funzione e copre lo stesso tipo di pregiudizio.
- La pensione di reversibilità INPS non si detrae dal risarcimento del danno patrimoniale (SS.UU. n. 12564/2018): ha natura previdenziale, non risarcitoria.
- La rendita INAIL per infortunio si detrae dal risarcimento chiesto al terzo responsabile solo per le poste omogenee che effettivamente indennizza (SS.UU. n. 12566/2018).
- Con l'ordinanza n. 13594/2024 la Cassazione aveva già chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale non rientra tra i pregiudizi indennizzati dall'INAIL.
- L'ordinanza n. 2624/2026 completa il quadro: la rendita ai superstiti copre solo il lato economico della perdita; il danno parentale resta dovuto per intero.
Cosa spetta concretamente ai familiari
In caso di infortunio mortale o malattia professionale letale, i familiari hanno diritto — cumulativamente — a:
- La rendita INAIL ai superstiti (art. 85 D.P.R. 1124/1965): al coniuge il 50% della retribuzione, a ciascun figlio il 20% (il 40% se orfano di entrambi i genitori), fino alla maggiore età o oltre per studenti e inabili; oltre all'assegno funerario una tantum.
- Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato con le tabelle in uso (per le quali oggi rileva anche l'evoluzione della Tabella Unica Nazionale): importi che per i congiunti stretti raggiungono, secondo le Tabelle di Milano 2024, il tetto di 391.103 euro per ciascun familiare.
- Il danno patrimoniale differenziale: la parte di perdita economica che la rendita INAIL non copre.
- Le voci iure hereditatis: il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale patiti dalla vittima tra l'evento e il decesso, che si trasmettono agli eredi.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni): art. 85 (rendita ai superstiti), art. 66 (prestazioni), art. 10 (responsabilità civile del datore e danno differenziale)
- Artt. 1226 e 2056 c.c. (liquidazione equitativa del danno non patrimoniale)
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2624/2026 (rendita ai superstiti non detraibile dal danno parentale)
- Cass. civ., ord. n. 13594/2024; Cass. civ., Sezioni Unite, nn. 12564 e 12566/2018 (compensatio lucri cum damno)
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Il commento dell'Avvocato: controllate sempre il conteggio della controparte
Nei casi di morte sul lavoro che seguo, il tentativo di diffalco della rendita INAIL dal danno parentale è quasi una costante: arriva nelle comparse dei datori di lavoro, nelle offerte delle compagnie, a volte persino nelle sentenze di merito, come dimostra proprio il caso deciso dalla Cassazione. Il meccanismo è subdolo perché la rendita capitalizzata è spesso una cifra imponente — centinaia di migliaia di euro — e la sua sottrazione può dimezzare il risarcimento di una vedova. Dopo l'ordinanza n. 2624/2026 non ci sono più alibi: chi riceve un'offerta per la perdita di un familiare deve pretendere un conteggio che tenga le voci separate — di qua il patrimoniale, con l'eventuale scomputo per poste omogenee; di là il parentale e il morale, intoccabili. Il mio consiglio pratico: mai firmare una quietanza "a saldo e stralcio" senza che un legale abbia verificato voce per voce cosa è stato detratto e a che titolo. È un controllo che richiede un'ora e può valere centinaia di migliaia di euro.
Avv. Erdis Doraci