Quando è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni, il D.P.R. 12/2025 sembrava aver tracciato un confine netto: i nuovi valori si applicano ai sinistri successivi al 5 marzo 2025. Le compagnie di assicurazione ne hanno subito approfittato, sostenendo che per tutti gli incidenti precedenti — e quindi per la stragrande maggioranza delle cause pendenti — continuassero a valere le vecchie tabelle dei singoli tribunali.
Nel 2026 la Cassazione ha smontato questa lettura. E lo ha fatto con una pronuncia destinata a incidere su migliaia di giudizi in corso: la n. 8630 del 7 aprile 2026.
Il percorso giurisprudenziale: da Milano alla TUN
Per capire la portata della decisione serve un passo indietro. Per oltre un decennio, in assenza della tabella nazionale prevista dall'art. 138 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), il vuoto è stato colmato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, che la stessa Cassazione aveva elevato a parametro di riferimento nazionale per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Il percorso si è sviluppato in tre tappe:
- L'era milanese: le Tabelle di Milano come criterio equitativo "para-normativo", applicabile in tutta Italia in funzione dell'uniformità di trattamento.
- Il ponte del 2025: con la sentenza n. 11319/2025 la Cassazione ha chiarito che la TUN appena varata non inventa nulla: formalizza criteri equitativi già immanenti nell'ordinamento, costruiti proprio sulla giurisprudenza consolidata.
- La svolta del 2026: con la pronuncia n. 8630/2026 la Corte ha stabilito che la TUN costituisce il parametro equitativo privilegiato per la liquidazione del danno alla salute ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. — anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025, e anche d'ufficio.
La seconda estensione: oltre la strada e la sanità
C'è un secondo fronte, meno raccontato ma altrettanto importante. La TUN nasce per i sinistri da circolazione di veicoli e natanti (art. 138 cod. ass.) e per la responsabilità sanitaria, in forza del rinvio dell'art. 7, comma 4, della legge 24/2017. Ma la lesione della salute è la stessa, qualunque ne sia la causa: non c'è ragione logica né costituzionale per risarcire diversamente un femore fratturato in un tamponamento e lo stesso femore fratturato per una caduta su un marciapiede dissestato.
Su questa linea, i primi giudici di merito — tra cui il Tribunale di Venezia, con più pronunce del 2026 — stanno applicando la TUN come parametro equitativo anche agli illeciti civili "generici" ex art. 2043 c.c.: cadute, infortuni, responsabilità da cose in custodia. La tabella unica sta diventando, di fatto, la tabella di ogni danno alla salute.
Cosa significa per chi ha una causa in corso
- Il giudice può applicare la TUN d'ufficio, anche se nessuna delle parti l'ha invocata e anche se la CTU è stata redatta con altri parametri.
- Il conteggio va rifatto: chi ha ricevuto un'offerta o una proposta conciliativa calcolata sulle vecchie tabelle ha diritto a una verifica con i valori TUN, punto per punto.
- La personalizzazione resta: l'art. 138, comma 3, cod. ass. consente l'aumento fino al 30% quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati. È qui che si gioca la differenza tra un risarcimento standard e un risarcimento giusto.
- Attenzione alle mosse delle compagnie: la stessa retroattività può essere invocata dall'assicuratore quando i valori TUN gli sono più favorevoli. Il confronto tra sistemi tabellari va fatto voce per voce, mai in blocco.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 138 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni): danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità; comma 3: personalizzazione fino al 30%
- D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, art. 5 (ambito temporale di applicazione della TUN)
- Art. 7, comma 4, L. 24/2017 (rinvio alle tabelle per la responsabilità sanitaria)
- Artt. 1226 e 2056 c.c. (valutazione equitativa del danno); art. 2043 c.c.
- Cass. civ. n. 8630/2026 (TUN parametro equitativo privilegiato, applicabile anche ai sinistri anteriori); Cass. civ. n. 11319/2025
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Il commento dell'Avvocato: un'arma a doppio taglio, da maneggiare con tecnica
Dico subito una cosa che i comunicati stampa non dicono: la TUN retroattiva non è automaticamente una buona notizia per il danneggiato. Nei fascicoli che tratto vedo già le compagnie scegliersi la tabella più conveniente a seconda del caso: TUN dove i valori sono più bassi delle tabelle milanesi, vecchie tabelle dove accade il contrario. La pronuncia n. 8630/2026 dà al giudice un parametro privilegiato, non una calcolatrice: restano da giocare la personalizzazione fino al 30%, il danno morale come componente distinta, il danno patrimoniale che nessuna tabella copre. La mia regola operativa, dopo aprile 2026, è rifare il conteggio con entrambi i sistemi in ogni causa pendente e costruire l'istruttoria — prove sulle abitudini di vita, sulla sofferenza, sui pregiudizi specifici — in modo che il risultato non dipenda dalla tabella ma dalla persona. È il lavoro che le liquidazioni seriali delle compagnie non fanno, ed è esattamente lì che si recupera la differenza.
Avv. Erdis Doraci