Studio Legale Doraci
Approfondimento Giuridico

La Tabella Unica Nazionale vale anche per i vecchi incidenti: cosa cambia per le cause in corso

Avv. Erdis Doraci | 7 Settembre 2026 | Tempo di lettura: 8 minuti

Quando è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni, il D.P.R. 12/2025 sembrava aver tracciato un confine netto: i nuovi valori si applicano ai sinistri successivi al 5 marzo 2025. Le compagnie di assicurazione ne hanno subito approfittato, sostenendo che per tutti gli incidenti precedenti — e quindi per la stragrande maggioranza delle cause pendenti — continuassero a valere le vecchie tabelle dei singoli tribunali.

Nel 2026 la Cassazione ha smontato questa lettura. E lo ha fatto con una pronuncia destinata a incidere su migliaia di giudizi in corso: la n. 8630 del 7 aprile 2026.

Il percorso giurisprudenziale: da Milano alla TUN

Per capire la portata della decisione serve un passo indietro. Per oltre un decennio, in assenza della tabella nazionale prevista dall'art. 138 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), il vuoto è stato colmato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, che la stessa Cassazione aveva elevato a parametro di riferimento nazionale per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

Il percorso si è sviluppato in tre tappe:

  1. L'era milanese: le Tabelle di Milano come criterio equitativo "para-normativo", applicabile in tutta Italia in funzione dell'uniformità di trattamento.
  2. Il ponte del 2025: con la sentenza n. 11319/2025 la Cassazione ha chiarito che la TUN appena varata non inventa nulla: formalizza criteri equitativi già immanenti nell'ordinamento, costruiti proprio sulla giurisprudenza consolidata.
  3. La svolta del 2026: con la pronuncia n. 8630/2026 la Corte ha stabilito che la TUN costituisce il parametro equitativo privilegiato per la liquidazione del danno alla salute ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. — anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025, e anche d'ufficio.
Il principio: la TUN non ha efficacia retroattiva "diretta" (il limite dell'art. 5 del D.P.R. 12/2025 resta), ma opera come riferimento del potere equitativo del giudice. Il risultato pratico è lo stesso: il giudice che deve liquidare oggi un danno alla salute si ispira alla TUN, qualunque sia la data del sinistro.

La seconda estensione: oltre la strada e la sanità

C'è un secondo fronte, meno raccontato ma altrettanto importante. La TUN nasce per i sinistri da circolazione di veicoli e natanti (art. 138 cod. ass.) e per la responsabilità sanitaria, in forza del rinvio dell'art. 7, comma 4, della legge 24/2017. Ma la lesione della salute è la stessa, qualunque ne sia la causa: non c'è ragione logica né costituzionale per risarcire diversamente un femore fratturato in un tamponamento e lo stesso femore fratturato per una caduta su un marciapiede dissestato.

Su questa linea, i primi giudici di merito — tra cui il Tribunale di Venezia, con più pronunce del 2026 — stanno applicando la TUN come parametro equitativo anche agli illeciti civili "generici" ex art. 2043 c.c.: cadute, infortuni, responsabilità da cose in custodia. La tabella unica sta diventando, di fatto, la tabella di ogni danno alla salute.

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La revisione dei conteggi con i nuovi parametri TUN: ogni causa pendente merita un doppio calcolo.

Cosa significa per chi ha una causa in corso

Avv. Erdis Doraci

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Dico subito una cosa che i comunicati stampa non dicono: la TUN retroattiva non è automaticamente una buona notizia per il danneggiato. Nei fascicoli che tratto vedo già le compagnie scegliersi la tabella più conveniente a seconda del caso: TUN dove i valori sono più bassi delle tabelle milanesi, vecchie tabelle dove accade il contrario. La pronuncia n. 8630/2026 dà al giudice un parametro privilegiato, non una calcolatrice: restano da giocare la personalizzazione fino al 30%, il danno morale come componente distinta, il danno patrimoniale che nessuna tabella copre. La mia regola operativa, dopo aprile 2026, è rifare il conteggio con entrambi i sistemi in ogni causa pendente e costruire l'istruttoria — prove sulle abitudini di vita, sulla sofferenza, sui pregiudizi specifici — in modo che il risultato non dipenda dalla tabella ma dalla persona. È il lavoro che le liquidazioni seriali delle compagnie non fanno, ed è esattamente lì che si recupera la differenza.

Avv. Erdis Doraci

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