Per chi ha subito un danno da errore medico, il 2026 ha portato la novità pratica più importante dall'approvazione della legge Gelli-Bianco: l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria (e del medico libero professionista) è finalmente operativa. Ciò che nella responsabilità civile auto è la normalità da decenni — citare in giudizio la compagnia, non solo il responsabile — oggi vale anche per la malasanità.
In questo approfondimento spieghiamo da dove nasce questa novità, perché è rimasta "congelata" per quasi dieci anni, cosa prevede in concreto e quali vantaggi (e cautele) comporta per il paziente danneggiato e per i familiari delle vittime.
Da dove nasce: l'art. 12 della legge Gelli-Bianco
La legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) aveva già previsto, all'art. 12, il diritto del danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, contro l'impresa che assicura la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e contro l'assicuratore dell'esercente la professione sanitaria che operi come libero professionista.
Quel diritto, però, era sospeso: lo stesso art. 12, al comma 6, ne subordinava l'applicazione all'entrata in vigore del decreto attuativo sui requisiti minimi delle polizze previsto dall'art. 10, comma 6, della medesima legge. Senza quel decreto, niente azione diretta.
La svolta: il D.M. 232/2023 e la piena operatività
Il tassello mancante è arrivato con il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, il regolamento che fissa i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture e dei professionisti sanitari: massimali minimi per fasce di rischio, disciplina delle franchigie, regole sulla retroattività e ultrattività delle coperture (le c.d. clausole claims made), inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali diverse da quelle consentite. Con il completamento del periodo transitorio di adeguamento delle polizze, dal 16 marzo 2026 il sistema è a regime: l'azione diretta è esercitabile.
Come funziona: le regole chiave
- Chi può essere citato: l'assicuratore della struttura (per i danni avvenuti al suo interno, anche ad opera di medici non dipendenti) e l'assicuratore del sanitario libero professionista (art. 12, comma 1, L. 24/2017).
- Litisconsorzio necessario: nel giudizio contro l'assicuratore va sempre citata anche la struttura (o il professionista): art. 12, comma 4. Il danneggiato ha inoltre diritto di accesso alla documentazione della struttura sui fatti dedotti, in ogni fase della trattazione del sinistro.
- Eccezioni non opponibili: la compagnia non può opporre al danneggiato, per l'intero massimale, le eccezioni contrattuali diverse da quelle ammesse dal decreto sui requisiti minimi (art. 12, comma 2). Eventuali franchigie o scoperti restano un problema interno tra compagnia e assicurato, su cui la compagnia potrà rivalersi (comma 3).
- Prescrizione: l'azione diretta soggiace allo stesso termine dell'azione contro la struttura (art. 12, comma 5): dieci anni per la responsabilità contrattuale della struttura, cinque per quella extracontrattuale del singolo sanitario ex art. 2043 c.c.
- Prima del giudizio: resta ferma la condizione di procedibilità dell'art. 8 L. 24/2017: accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (o mediazione), con partecipazione obbligatoria delle imprese di assicurazione.
- Trasparenza: le strutture devono pubblicare sul proprio sito la denominazione dell'impresa assicuratrice e gli estremi della copertura (art. 10, comma 4): un dato che oggi va sempre verificato prima di impostare la strategia.
Perché conviene al danneggiato
I vantaggi pratici sono almeno quattro. Primo, la solvibilità: la garanzia patrimoniale non è più il bilancio della clinica, ma il massimale di una compagnia vigilata. Secondo, la trasparenza: conoscere assicuratore e massimale consente trattative stragiudiziali più serie, sul modello di quanto avviene da sempre nella r.c. auto. Terzo, la concentrazione del giudizio: struttura e assicuratore siedono nello stesso processo sin dall'inizio, riducendo i giudizi di rivalsa a catena. Quarto, la pressione a definire: la compagnia che partecipa all'accertamento tecnico preventivo e ne vede l'esito ha ogni interesse a chiudere prima della causa.
Cosa fare se pensi di aver subito un errore medico
- Recupera subito la cartella clinica completa: è un tuo diritto e la struttura deve consegnarla.
- Verifica la copertura assicurativa della struttura sul suo sito internet (art. 10, comma 4, L. 24/2017).
- Non firmare quietanze né accettare offerte prima di una valutazione medico-legale indipendente.
- Attenzione ai termini: dieci anni verso la struttura, cinque verso il singolo sanitario. Ma le prove si deteriorano molto prima.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- L. 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco): art. 12 (azione diretta), art. 10 (obbligo assicurativo e pubblicità della copertura), art. 8 (tentativo obbligatorio di conciliazione), art. 7 (responsabilità della struttura e dell'esercente)
- D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 (requisiti minimi delle polizze assicurative)
- Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale del sanitario)
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Il commento dell'Avvocato: perché questa è un'occasione da non sprecare
Nella mia esperienza, il vero ostacolo nelle cause di responsabilità sanitaria non è mai stato dimostrare l'errore: è stato incassare. Ho visto risarcimenti riconosciuti sulla carta e ridimensionati nei fatti da strutture sottocapitalizzate, transazioni al ribasso accettate per timore dell'insolvenza, anni persi a inseguire chi doveva pagare. L'azione diretta ribalta questo rapporto di forza: oggi imposto ogni nuova pratica di malasanità partendo dalla polizza — chi assicura la struttura, con quale massimale, con quali clausole — prima ancora che dalla cartella clinica. Un'avvertenza, però: l'azione diretta non è una scorciatoia. La colpa medica va sempre provata con una consulenza medico-legale seria, e la scelta tra azione contro la struttura, contro il sanitario o direttamente contro l'assicuratore va calibrata caso per caso, anche in funzione dei termini di prescrizione, che restano diversi. Chi si muove ora, con il sistema appena entrato a regime, trova compagnie ancora in fase di assestamento organizzativo: è il momento migliore per far valere le proprie ragioni.
Avv. Erdis Doraci